Attività AIA svolta in difformità dall'autorizzazione integrata ambientale: è reato?

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Esercitare un’attività AIA in difformità dalle condizioni stabilite nell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla regione, senza dare alcuna comunicazione all’autorità competente per l’AIA, costituisce reato

NO categorico, nei seguenti termini.

A dirlo è la Cassazione, in una recente sentenza, una delle prima che analizza il nuovo decreto “emissioni industriali” (D.Lgs n. 46/2014). 

Nel caso di specie, in tribunale del nord Italia aveva dichiarato il legale rappresentante di una nota azienda internazionale colpevole del fatto di esercitare una delle attività di cui all'allegato VIII del D.Lgs n. 152/06 (così come integrato dal D.Lgs n. 46/2014) in difformità alle condizioni stabilite nella autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dalla Regione: 
  • non dando alcuna comunicazione all'Autorità competente per l'AIA della installazione di una nuova caldaia, così da generare un nuovo punto di emissione con unione ai precedenti. 
  • non eseguendo la prescritta manutenzione ordinaria sul generatore di calore, come da prescrizione; 
  • non aggiornando il layout aziendale relativo alle emissioni in atmosfera (art. 29, comma quaterdecies, del testo unico ambientale)
Cos’ha affermato la Cassazione? 
Innanzitutto che con il D.Lgs. n. 46 del 2014 (decreto “emissioni industriali”) il legislatore è intervenuto radicalmente sul trattamento sanzionatorio ante riforma dettato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 29 quatordecies, in quanto ha riqualificato alcune condotte, prima ritenute concretizzanti illeciti penali, quali quelle in esame, in illeciti amministrativi. 

In particolare, venendo al caso concreto, il rinnovato testo normativo dispone che [...] nel caso in cui per l'esercizio dell'impianto modificato è necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo, “colui il quale sottopone l’installazione ad una modifica non sostanziale senza avere effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all'art. 29 nonies, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 1.500,00 a Euro 15.000,00”. 

Nel caso di specie, la modifica effettuata non si può ritenere sostanziale, bensì migliorativa, dal momento che si è concretizzata nella sostituzione delle due precedenti caldaie con l'unica nuova posizionata. 

No categorico, dunque. 
Però resta il fatto che la gestione della nuova AIA, seguire le “prime” linee guida dettate dal Ministero dell’ambiente, preparare in modo adeguato la nuova relazione di riferimento, è cosa tutta’altro che semplice. 

Per questo, per qualsiasi consulenza strategica, gestionale ed ambientale in materia, non esitate a contattare gli esperti giuristi e tecnici ambientali di Natura Giuridica, che vi seguiranno passo dopo passo, affiancando la vostra azienda e curando i vostri interessi.

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