La normativa ambientale ai tempi di twitter: il piano d’azione #campolibero

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Il piano d’azione #campolibero contiene alcune misure volte a: 
  • favorire i giovani (i mutui a tasso zero; la detrazione al 19% per affitto dei terreni a under 35 e lo sgravio di 1/3 della retribuzione lorda per assunzioni più stabili);
  • semplificare la burocrazia (creazione del registro unico dei controlli; estensione dell’uso della diffida prima delle sanzioni amministrative; dematerializzazione dei registri);
  • contrastare il rischio idrogeologico (i presidenti delle regioni saranno nominati commissari straordinari per attuare le opere di contrasto al rischio idrogeologico previste dagli accordi di programma tra il MATTM e le regioni. Si tratta di misure straordinarie per accelerare le procedure e l’utilizzo delle risorse finalizzate all’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari e per mettere in sicurezza il territorio dal rischio idrogeologico. A tale scopo, in particolare, per snellire le procedure, visti, pareri, autorizzazioni, nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l’esecuzione dell’intervento sono sostituiti dall’autorizzazione rilasciata dal presidente della regione, la quale comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale);
  • regolare la gestione dei rifiuti agricoli (art. 14). 
A tale, ultimo, proposito, il testo originario del decreto legge, modificando la disciplina sulla combustione illecita dei rifiuti, aveva introdotto un comma in base al quale:
  • le disposizioni sulla combustione illecita dei rifiuti e quella generale sull’attività di gestione dei rifiuti non autorizzata non deve applicarsi al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse;
  • di tale materiale é consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio;
  • nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali é sempre vietata. 
In seguito alle modifiche apportate in sede di conversione il Parlamento ha specificato che:
  • le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti;
  • i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione di tale materiale all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);
  • gli imprenditori agricoli possono sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario.
Pochi giorni prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, la Corte di Cassazione ha avuto modo di intervenire sul tema, per affermare che, a seguito dell’introduzione del delitto di cui all’art. 256-bis, comma 2, d.lgs. 152/2006, la combustione non autorizzata, quale modalità di smaltimento dei rifiuti dolosamente perseguita all’esito dell’attività di raccolta, trasporto e spedizione, qualifica le corrispondenti condotte previste dagli artt. 256 e 259, d.lgs. 152/2006, facendole assurgere a fattispecie autonoma di reato, ancorché a tali fasi di gestione del rifiuto, prodromiche alla combustione, non segua la combustione stessa. Il residuo illecito amministrativo di cui all’art. 256-bis, comma 6, d.lgs. 152/2006, ha invece ad oggetto i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali di cui all’art. 184, lett. e), non dunque la paglia, gli sfalci, le potature e il materiale agricolo o forestale non pericoloso di cui all’art. 185, comma 1, lett. f). La condotta, però, deve avere ad oggetto rifiuti vegetali abbandonati o depositati in modo incontrollato (tale il senso del richiamo al comma 1°), non anche raccolti e trasportati dallo stesso autore della combustione, poiché, in tal caso, la condotta ricadrebbe nella previsione di cui al comma 2° dello stesso art. 256-bis, d.lgs. cit.; ne consegue che la condotta di autosmaltimento mediante combustione illecita di rifiuti continua ad avere penale rilevanza.

Le altre modalità di tenuta dei registri previsti dal Testo Unico Ambientale per gli imprenditori agricoli
Gli imprenditori agricoli – ovvero quelli che svolgono attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse – produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:

  1. con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
  2. con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del ‘circuito organizzato di raccolta.
(continua con: "La normativa ambientale ai tempi di twitter: il piano d’azione #campolibero")

(articolo pubblicato sulla rivista "Ambiente e sicurezza sul lavoro", EPC editore, n. 11/2014)