AIA: il decreto emissioni industriali non prevede eccezioni per le autorizzazioni rilasciate durante il regime previgente

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L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’AIA: la nuova normativa, di cui al D.Lgs n. 46/2014 (decreto “emissioni industriali” ha depenalizzato il reato, ma non ha previsto alcuna eccezione per le autorizzazioni rilasciate durante il regime previgente. 

La scorsa settimana abbiamo visto che la Cassazione ha affermato che l’inosservanza delle prescrizioni AIA è stata depenalizzata. 
Questa settimana analizziamo, invece, la seconda sentenza recentemente intervenuta sempre in materia di AIA (Cassazione penale, n. 40393/14). 

I fatti

In estrema sintesi, la vicenda riguardava la condanna del responsabile di uno stabilimento che aveva omesso di osservare le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione integrata ambientale, così incorrendo nella violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 29, comma quattordicies. 

In particolare: 
  • la ditta aveva ottenuto autorizzazione integrata ambientale (AIA) dalla Regione Lombardia; -
  • successivamente erano state condotte verifiche per accertare l'adeguamento alle prescrizioni, che avevano dato esito non positivo (da un primo controllo era emerso che nel periodo marzo-settembre 2009 non era stato fatto alcun monitoraggio degli scarichi idrici ed i componenti del sistema del controllo dello scarico dell'impianto di depurazione. 
In narrativa si evidenziava che il fatto che nel 2009 fosse stato installato un campionatore automatico era del tutto irrilevante: le prescrizioni dell’AIA, infatti, dovevano essere attuate entro il 30.10.2007, data che segnava il momento di consumazione del reato,
“permanente in quanto, dopo detto termine, il responsabile dello stabilimento non aveva adempiuto alle prescrizioni, persistendo nel comportamento antidoveroso fino al settembre 2009, quando venne rimossa la situazione di antigiuridicità”. 

Argomenti difensivi:
  • inizialmente venne contestato l'addebito di cui al D.Lgs. n. 59 del 2005, art. 16, comma 2 (“salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente), norma abrogata dal D.Lgs. n. 128 del 2010; L'art. 29 quattordicies è stato introdotto in data 29.6.2010, in un tempo successivo a quello del fatto in contestazione: per effetto dell'abrogazione si sarebbe dovuto assolvere l'imputato, perchè il fatto non era più previsto dalla legge come reato; 
  • non è mai stata fatta richiesta della trasmissione dei dati sul monitoraggio degli scarichi, che erano stati regolarmente eseguiti (“il campionatore automatico fu installato nel settembre 2009, laddove in precedenza aveva operato con campionature discontinue, attraverso un campionatore portatile, senza mai registrare i superamento della soglia del 10% delle concentrazioni delle sostanze pericolose, per cui non sarebbe dato comprendere dove sussisteva la violazione”). 
Cos’ha detto la Cassazione 


Il quesito sulla sussistenza o meno di continuità normativa fra il reato: 
- di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 29 quattordicies, comma 2 per cui vi è stata condanna nel caso di specie e quello di cui
- al D.Lgs. n. 59 del 2005, art. 16, comma 2 
ha trovato adeguata risposta in termini affermativi in un recente arresto di questa Corte di legittimità, che con la sentenza n. 9614/13 ha affermato che 
 “dalla semplice lettura delle due disposizioni è dato cogliere identica formulazione letterale, atteso che entrambe sanzionano «colui che pur essendo in possesso di autorizzazione integrata ambientale non ne osservi le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente».
E' stato aggiunto che la nuova disciplina non prevede alcuna esclusione dall'ambito della propria applicazione per le autorizzazioni rilasciate nella vigenza della vecchia legge e che la rilevata continuità fra le due fattispecie trova conferma nel dato sistematico, per la sostanziale identità del complesso della nuova regolamentazione dell'autorizzazione integrata ambientale rispetto al previgente testo”. 

Di conseguenza, attesa la continuità normativa tra le due disposizioni: 
  • non ricorre alcun problema in termini di corretta contestazione, avendosi riguardo alla medesima condotta considerata dai due testi in successione e,
  • meno che meno può parlarsi di situazione intertemporale che sarebbe rimasta priva di sanzione. 
In conclusione, la nuova disciplina che sanziona la violazione delle prescrizioni stabilite dall’autorizzazione integrata ambientale (AIA) non prevede alcuna eccezione per le autorizzazioni rilasciate durante il regime previgente; per le violazioni a cavallo tra i due regimi non può comunque ricorrere alcun problema di corretta contestazione, e men che meno può parlarsi di situazione intertemporale che sarebbe rimasta priva di sanzione.