I nuovi controlli in materia ambientale: uno strumento utile (anche) per promuovere la gestione del rischio

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Sul numero 34 della rivista Risk Management News è stato pubblicato, fra gli altri, un articolo nel quale vengono analizzate le conseguenze sul settore assicurativo del nuovo sistema dei controlli introdotto dal D.Lgs n. 46/2014, il "decreto emissioni industriali".

I nuovi controlli periodici 
Il recente decreto “emissioni industriali” (D.Lgs n. 46/2014) ha profondamente riformato la disciplina sull’autorizzazione integrata ambientale: fra le innovazioni normative, la più importante dal punto di vista della gestione del rischio è quella concernente l’obbligo di inserire nella domanda di AIA – nei casi in cui l’attività comporti l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell’installazione – anche una relazione di riferimento, elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell’installazione o del primo aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata, per la quale l’istanza costituisce richiesta di validazione. 
L’obiettivo del legislatore consiste nel controllo periodico – in fase di esercizio e al momento della cessazione definitiva dell’attività – dello stato delle matrici ambientali rispetto alla situazione in essere al momento della messa in esercizio dell’installazione.

Il rafforzamento dei controlli: il cambio di prospettiva
Il sistema di controlli ambientali, dunque, è stato rinforzato. 
Ne costituisce ulteriore riprova la modifica nella disciplina del contenuto prescrittivo dell’AIA che, in estrema sintesi, ha stabilito che: 
  1. l’AIA include le ulteriori disposizioni […] adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee, e relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell’installazione; 
  2. l’autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli associati alle migliori tecnologie disponibili (BAT) attraverso una delle due opzioni indicate dall’art. 29-sexies, comma 4-bis. In particolare, la seconda prevede la fissazione di “valori limite di emissione diversi [rispetto a quelli di cui alla prima opzione…] in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l’autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle BAT”; 
  3. l’AIA contiene anche, nel caso della cit. seconda opzione, di cui al punto precedente, una sintesi dei risultati – previsti già dalla disciplina previgente – “espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle BAT, rendendo disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle BAT”; l'AIA, inoltre, contiene l’obbligo di comunicare all’autorità competente, ai comuni interessati e all’ente responsabile degli accertamenti, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’AIA; 
  4. nell’ambito dei controlli, di cui al punto precedente, è espressamente prevista un’attività ispettiva presso le installazioni, svolta con oneri a carico del gestore dall’autorità di controllo che preveda l’esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate; 
  5. fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l’AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli; 
  6. fatto salvo quanto disposto dalla disciplina sulla tutela delle acque dall’inquinamento e sulla bonifica dei siti contaminati, l’autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore, fra l’altro: a) elabori e trasmetta per validazione all’autorità competente la relazione di riferimento prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell’aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata per l’installazione esistente, quando l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione, mentre b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall’installazione; c) adotti le misure necessarie per rimediare all’inquinamento che dovesse emergere da quest’ultima valutazione, in modo da riportare il sito allo stato antecedente, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure. 
Fatta salva quest’ultima disposizione, il gestore deve, al momento della cessazione definitiva delle attività, eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose in modo che il sito, tenuto conto dell’uso attuale o dell’uso futuro approvato:
  • cessi di comportare un rischio o 
  • non comporti un rischio significativo 
se la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell’autorizzazione per l’installazione esistente.

La tutela del più importante asset dell’impresa: il suolo su cui sorge 
Si tratta di una novità importante, che finalmente sembra rispondere alla necessità di unire al trasferimento del rischio per danno ambientale – valorizzandolo – anche la gestione del rischio inquinamento e della crisi. 
La visione tradizionale ha sempre considerato, a torto, l’inquinamento come un evento (molto) raro e connesso al concetto di rilascio e alla presenza di sostanze pericolose allo stato liquido, e in ogni caso associato alle “grandi industrie”. 
Tuttavia, la realtà ha dimostrato che: 
  • non vale l’equazione piccola azienda = piccolo danno; 
  • la contaminazione dei luoghi è connessa anche, e soprattutto, ad eventi quali l’incendio, l’esplosione, gli eventi naturali, che colpiscono innanzitutto l’area del sito produttivo.
In sostanza, l’analisi della realtà già evidenziava che era indispensabile affiancare alla tradizionale polizza assicurativa generale – che lascia scoperti molti aspetti: uno su tutti, il terreno sul quale sorge l’impresa – una serie di strumenti ulteriori: un risk & crisis management adeguato e una polizza ambientale ad hoc.
Ora, con questa novità normativa il legislatore, sia pure con il consueto ritardo, sembra correre ai ripari, prevedendo un obbligo che, almeno in teoria, dovrebbe contribuire anche a rendere consapevoli gli imprenditori dell’importanza di dotarsi proprio di quegli strumenti cui si è appena fatto riferimento, con lo scopo di tutelare l’impresa dall’evento, più frequente di quanto non si possa immaginare, di inquinamento e, soprattutto, uno dei suoi asset più importanti: il suolo su cui sorge. 
L’uso di queste due espressioni: “sembra”, e “in teoria” è d’obbligo. 
Per rendere effettiva la riforma occorrerà valutare se, alla prova dei fatti, il nuovo sistema di controlli sarà reale ed efficace, o se rimarrà soltanto lettera morta, come purtroppo è spesso accaduto in passato.