I reati ambientali nel sistema di gestione D.Lgs n.231

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Ei fu. Finalmente, dopo dieci anni dall’entrata in vigore del D.Lgs n. 231/01, i reati ambientali sono entrati a far parte del sistema della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, “grazie” al tardivo recepimento, nel nostro ordinamento, della direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell’ambiente. 

Fu vera gloria? Parlo al passato remoto di quanto successo solo poche settimane fa perché la prima impressione è quella che non sia successo un granché, e il legislatore delegato si sia limitato esclusivamente ad inserire nella 231 (attraverso il D.Lgs 121/11, che ha introdotto al suo interno) soltanto quelle disposizioni strettamente necessarie a garantire (coma al solito in ritardo, dopo la procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia attivata dalla U.E.) l’adempimento agli obblighi comunitari scaturenti dalla direttiva 2008/99/CE, senza riordinare, ancora una volta, l’intera materia dei reati ambientali, e senza rendere obbligatoria l’adozione di modelli organizzativi idonei alla ragionevole prevenzione del rischio reato. Verrebbe dunque da rispondere in modo negativo… 

Lo suggerisce lo stesso modus operandi, lo stesso già adottato a partire dal 2001 quando, nello strutturare il sistema di responsabilità degli enti collettivi conseguenti a reato (D.LGS 231/01), il nostro legislatore delegato ritenne opportuno escludere dall’attuazione della delega i reati in materia di tutela dell’ambiente e del territorio: la loro introduzione, infatti, avrebbe fatto della responsabilità degli enti “un problema di quotidiana amministrazione della giustizia”. Tanto che, nella relazione di accompagnamento del tempo, si sottolineò che “l'introduzione della responsabilità sanzionatoria degli enti assume carattere di forte innovazione nell'ordinamento e, quindi, sembra opportuno contenerne, perlomeno nella fase iniziale, la sfera di operatività, anche allo scopo di favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità che, se imposta ex abrupto con riferimento ad un ampio novero di reati, potrebbe fatalmente provocare non trascurabili difficoltà di adattamento”.
Da allora, prima di arrivare al D.Lgs n. 121/11 si sono susseguiti, oltre alla citata direttiva 2008/99/CE, l’art. 192, comma 4, del D.LGS n. 152/06, il quale ha stabilito che “qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”;  una serie di disposizioni normative (L. n. 123/07; D.LGS n. 81/08) che hanno esteso la responsabilità dell’ente ai delitti di omicidio e lesioni colpose, con cui è venuto meno il criterio di esclusività applicato all’iscrizione di responsabilità per i soli reati dolosi. 

Oggi, nel recepire la direttiva sulla tutela penale dell’ambiente, il nostro legislatore delegato ha detto chiaro e tondo, nella relazione illustrativa di accompagnamento al testo del D.LGS, che il recepimento della normativa comunitaria non poteva certo servire per ripensare in toto il sistema dei reati contro l’ambiente, il quale “potrà costituire oggetto di un successivo intervento normativo”. Al di là, di queste osservazioni di metodo, nel merito, quali sono le conseguenze del decreto che, come si legge nella relazione illustrativa, “da un lato, implementa, ma sempre nell'ambito del sistema contravvenzionale, il livello di tutela penale delle condotte previste dalla direttiva, prevedendole quali reati laddove non previste (articolo 1) e, dall'altro, prevede una compiuta disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, oggi assente nei reati contro l'ambiente (articolo 2)”? 

Indubbiamente la novità più rilevante è quella relativa all’inserimento di alcuni reati ambientali nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità degli enti, dopo il rinvio di dieci anni fa e l’inefficacia della disposizione introdotta nel testo unico ambientale (art. 192, comma 4), che non è valsa a configurare la responsabilità da reato degli enti in materia ambientale difettando, come affermato dalla giurisprudenza, “tanto la tipizzazione degli illeciti, quanto quella delle sanzioni applicabili alle persone giuridiche” (CASS. PEN., SEZ. III, n. 41329 del 7 ottobre 2008). 

In passato si è dibattuto sull’obbligatorietà, o meno, dell’adozione – da parte delle imprese la cui attività comporta un concreto rischio di commissione di reati ambientali – di modelli organizzativi idonei alla ragionevole prevenzione del rischio reato: alla “naturale” tesi sulla facoltatività della loro adozione (il D.LGS n. 231/01 non ha introdotto un obbligo perché non ha previsto sanzioni al riguardo), lasciata ad una valutazione discrezionale, di tipo gestionale-economica in capo agli amministratori, faceva da contraltare quella che intravedeva nel codice civile (art. 2392) il “grimaldello” che il giudice penale poteva utilizzare per procedere nei confronti degli amministratori, che “non devono essere […] esperti in contabilità, in materia finanziaria, e in ogni settore della gestione e dell'amministrazione dell'impresa”, ma devono informare le loro scelte ad un adeguato “rischio calcolato, e non ad una irresponsabile e negligente improvvisazione” (Luca De Gennaro, “Obbligatorietà dei modelli organizzativi ex D.LGS 231/01, considerazioni”). 

La novità legislativa costringerà le imprese a valutare attentamente la necessità di progettare, o meno, (anche) le modalità di gestione del rischio ambientale avvalendosi di una specifica consulenza in materia di 231 e reati ambientali: se è vero, infatti, che è possibile parlare di facoltatività nell’adozione del modello con riferimento all’ente, un discorso diverso deve essere fatto in relazione agli organi sociali, gravati da un obbligo di corretta amministrazione, anche e soprattutto in seguito alla riforma del diritto societario del 2003, con la quale il principio di adeguatezza degli assetti organizzativi interni è divenuto elemento fondante della governance delle S.P.A. 

Oltre agli evidenti vantaggi relativi alla riduzione del rischio di commissione di reati in campo ambientale a livelli ragionevoli (ad eccezione del caso dell’elusione fraudolenta, ad esempio, all’ente non sarà rimproverabile la realizzazione dell’illecito penale consumato da un soggetto formalmente delegato; l’adozione di modelli organizzativi post delictum può svolgere una funzione di natura riparatoria), l’adozione di un modello organizzativo vero e proprio, stilato “su misura” (e non un insieme di documenti disorganici, che spesso, ancora oggi, molte imprese sono convinte possano bastare a esimere l’ente da responsabilità) consentirebbe al giudice di valutare discrezionalmente, caso per caso, la reale responsabilità dell’ente stesso.

Di contro, la mancata adozione di protocolli cautelari non lascerebbe alcun margine di discrezionalità al giudice: la Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che “la mancata adozione dei modelli organizzativi in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi indicati dalla legge (reato commesso nell'interesse o a vantaggio della società e posizione apicale dell'autore del reato) è sufficiente a costituire quella rimproverabilità di cui alla relazione ministeriale del decreto legislativo e ad integrare la fattispecie sanzionatoria, costituita dall'omissione delle previste doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire talune tipologie criminose”. A differenza di quanto previsto in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (nella quale il legislatore ha previsto linee guida per uniformare i modelli di organizzazione aziendale ai fini della loro presunta idoneità a prevenire reati), il D.LGS 121/11 ha deciso di lasciare ad ogni ente il compito di verificare, sulla base delle proprie specifiche peculiarità, le prescrizioni normative a cui è sottoposto in campo ambientale ed attuare, di conseguenza, efficaci protocolli cautelari. 

In conclusione, non c’è stato un completo riordino dei reati ambientali presupposto della responsabilità degli enti, e l’adozione di modelli organizzativi idonei alla ragionevole prevenzione del rischio reato non è obbligatoria: tuttavia qualcosa, sia pure lentamente, e in ritardo, si sta muovendo, nonostante la completa stasi politica che, purtroppo, da troppo tempo attanaglia il nostro Paese.

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Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Impresa di Consulenza Ambientale.
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