Elettrosmog e Radio Vaticana: irrazionalità del sistema e incertezze giuridiche. L’appello, il ricorso per Cassazione e gli orientamenti giurisprudenziali

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La sentenza d’appello (4 giugno 2007), invece, assolse gli imputati, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato: far rientrare la fattispecie di emissione di onde elettromagnetiche nella previsione di cui alla prima parte dell'art. 674 c.p. costituisce, secondo il Giudice d’Appello, non il frutto di una semplice interpretazione estensiva, ma quello di una vera e propria applicazione analogica della norma penale ad una diversa fattispecie caratterizzata dalla identità di ratio.
Applicazione che, nel nostro ordinamento, non è consentita in materia penale.
E veniamo al ricorso per Cassazione nel quale, in sostanza, il quesito posto da tutti i ricorrenti riguardava:
  • la possibilità e la correttezza giuridica di un’interpretazione che inquadri il fenomeno della emissione di onde elettromagnetiche nella fattispecie dell'art. 674 c.p e
  • più in particolare, se tale eventuale inquadramento costituisca il risultato di una mera interpretazione estensiva della disposizione ovvero se ad esso si possa in realtà pervenire soltanto mediante un’applicazione analogica della disposizione stessa ad una diversa fattispecie caratterizzata dalla eadem ratio, applicazione non consentita in campo penale.

Due le osservazioni preliminari della Cassazione:
  1. il criterio ermeneutico da adottare non è quello soggettivo ma quello oggettivo: la legge, cioè, va interpretata non secondo la volontà storica del legislatore che l'ha promulgata, ma secondo il senso proprio ed oggettivo delle parole che compongono la disposizione, interpretate nel momento in cui la stessa deve essere applicata, alla luce del sistema normativo vigente in tale momento inteso nel suo complesso, comprese eventuali normative speciali che possano dimostrare una volontà oggettiva dell'ordinamento di disciplinare in modo diverso la materia in esame;
  2. a seguito delle modifiche intervenute nel sistema normativo con l'introduzione di una legislazione speciale, non sembra che si possa continuare ad attribuire valore decisivo al principio di precauzione, quanto piuttosto a quelli di tipicità e di determinatezza delle fattispecie penali, di necessaria offensività del reato, di soggezione del giudice alla legge, nonché il principio generale del divieto di analogia in materia penale.
Inizia, quindi, la lunga ricostruzione evolutiva, volta a verificare la possibilità di attribuire all'espressione «gettare cose» un significato più ampio di quello che apparentemente da essa risulta, tale da farvi comprendere anche la propagazione di onde elettromagnetiche
Per uno studio approfondito dei due orientamenti che si confrontano, entrambi molto articolati, si rinvia al testo integrale della sentenza.

Volendo in questa sede sintetizzare al massimo la sentenza, basti sottolineare come:
  1. secondo l'orientamento favorevole all'estensione ermeneutica – che osserva che il termine «cosa» è di per sé suscettivo di esprimere una pluralità di significati, comprese le onde elettromagnetiche, perché la scienza contemporanea ha ormai da tempo superato il dualismo ottocentesco tra materia ed energia, ed ha chiarito che le energie (tra le quali sono comprese le onde elettromagnetiche) sono altrettanto dotate di corporeità e di materialità quanto le res quitangi possunt, e quindi vanno considerate cose sia per la loro individualità fisica, sia per la loro attitudine ad essere misurate, percepite ed utilizzate. Sarebbe erroneo ritenere che il secondo periodo dell’art. 674 limiti indirettamente la nozione di «cosa» ai soli oggetti solidi e liquidi, perché gas, vapori e fumo debbono essere ritenuti una specie del genere più ampio (cose) di cui parla il primo periodo.
  2. l'orientamento contrario all'estensione ermeneutica, invece, attraverso una lunga e articolata analisi linguistica delle espressioni usate per esprimere la condotta (gettare o versare), arriva a sostenere che solo tramite una “smaterializzazione” della condotta tipica prevista dal legislatore si può arrivare ad applicare l’art. 674 alle onde elettromagnetiche: ma allora è evidente, in sintesi, che non si è più nell'ambito di una interpretazione estensiva, ma si è entrati in quello della applicazione analogica della norma penale.
Foto: “Fear.” Originally uploaded by ithil



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25 novembre 2008 alle ore 11:48

mmm.interesante!
http://urbe69.blogspot.com

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